La ricevuta della PEC, ovvero la ricevuta della Posta Elettronica Certificata, cosa attesta? Come avevamo accennato in un post di qualche giorno fa, la ricevuta PEC ha lo stesso valore legale del tradizionale tagliando cartaceo rilasciato dagli uffici postali per le raccomandate.
Rivediamo per un istante il funzionamento. Quando si invia una PEC, il gestore del servizio PEC del mittente, invierà al mittente stesso una ricevuta di trasmissione o mancata trasmissione dell’email, con indicazione dell’ora in cui è stata effettuata l’operazione. Il gestore PEC del destinatario depositerà la PEC nella mailbox, e invierà al mittente una seconda ricevuta dell’avvenuta consegna, con indicazione dell’orario.
Come avrete certamente notato, si parla di operazioni effettuate dai provider e non da parte degli utenti. Questo significa che la ricevuta attesta il “deposito” dell’email nella mailbox dell’utente. La ricevuta, quindi, non attesta l’avventura lettura. E’ come se il postino recapitasse la raccomandata nella casella delle lettere e non in mano ad una persona. Si avrebbe la prova del recapito, ma non della lettura o della effettiva presa in consegna della lettera.
Consigliamo perciò di fare attenzione ad interpretare correttamente il significato di “ricevuta”: recapito, quindi, e non avvenuta lettura.
Pio Alt
02 dic 2009 - 18:18 - #1Forse dovreste interpretare correttamente il significato di postino e di posta e di elettronica :)
Il postino non lascia le raccomandate nella cassetta ma le consegna nelle mani del destinatario o di una persona fisica che si assume il compito legale di consegnarla, per questo si deve firmare un foglio.
La Pec, per quanto ne so è uguale, la consegna nelle mani del destinatario o nella casella di posta elettronica del destinatario sono la stessa cosa.
In entrambi i casi non si sa se il destinatario la legge la lettera (se fosse analfabeta?) ma legalmente è data per conosciuta e non potrà sostenere di non conoscere il contenuto della busta. Che poi la busta possa essere vuota è un altro discorso.
Resta quindi il valore legale dell’atto.
Ci vorrebbe un altro articolo perchè con questo mi cade il mito di domini.it :)
Stepro
15 dic 2009 - 18:40 - #2Sembrerebbe che nel caso della PEC non sia più necessaria la certificazione dell’avvenuta lettura / accettazione da
parte del destinatario in base all’art. 1335 codice civile (presunzione di
conoscenza). La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra
dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel
momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova
di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.