Posta certificata: c’è tempo fino al 29 novembre per evitare sanzioni

C’è tempo fino al prossimo 29 novembre 2011 per le società che devono comunicare al Registro Imprese il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed “ufficializzarlo” come indirizzo da utilizzare per la gestione della documentazione. L’articolo 2630 del Codice Civile prevede al Comma 1 una sanzione pecuniaria da 206 a 2065 euro per chi non esegue in tempo la comunicazione della propria casella di posta certificata.

La comunicazione dell’indirizzo PEC deve essere effettuata presentando una pratica di Comunicazione Unica compilata al modello S2, riquadro B, con la data di invio della pratica stessa, il tipo atto C-Comunicazione e  codice atto A99, il riquadro 5 con l’indicazione dell’indirizzo PEC e il Modello XX con l’indicazione della dicitura “Comunicazione indirizzo posta elettronica certificata dell’impresa esente da diritti e bollo ai sensi dell’ art. 16 c. 6 D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009″. Un’importante scadenza da prendere in considerazione per coloro che vogliono aderire a questo tipo di procedure: il decreto inoltre limita l’obbligo di iscrizione e di conseguenza anche l’esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo alle imprese costituite in forma societaria.

Attraverso questo tipo di procedimento le imprese, le società e i cittadini possono in qualche modo adeguarsi alla normativa in materia di posta certificata che rappresenta ormai a tutti gli effetti un’ importante innovazione nella Pubblica Amministrazione. Vale la pena inoltre ricordare che i vantaggi della PEC sono tanti e che attraverso questo tipo di servizio è possibile:

  • avere garanzie sull’avvenuta consegna della mail
  • dare valore legale  alle ricevute di consegna
  • gestire una casella mail sempre tracciabile
  • risparmiare tempo e denaro

La Pec Professionale inoltre offre maggiori garanzie in termini di sicurezza e in termini di esigenze da soddisfare rispetto ad un servizio gratuito che non può garantire le stesse potenzialità.